Filippo Patroni Griffi ricorda Francesco Paolo Casavola

Laicità dello Stato e dignità della persona

Ho avuto modo di conoscere il Professore Francesco Paolo Casavola fin dalle lezioni pomeridiane del corso di Storia del diritto romano, nel 1977/78 all’Università di Napoli “Federico II”, per poi ritrovarlo a Chigi alla Presidenza del Comitato Nazionale di Bioetica, rinnovato nel quadriennio 2013/17, passando attraverso il ricordo di qualche domenica all’uscita della Messa dei Gesuiti a via Petrarca, in colloquio con mio padre, del quale notava la pigmentazione del volto simile a un nostro parente pugliese, il prof. Antonio Patroni Griffi. Gli scritti pubblicati nel volume Laicità (curato da Francesco Lucrezi e Francesco Fasolino, edito da Editoriale scientifica di Napoli nel 2023) costituiscono brevi ma intense riflessioni critiche sui temi della laicità dello Stato e dell’impegno di esso sulla persona umana Essi sono frutto della variegata esperienza istituzionale di Casavola, di quella che mi sembrano le sue tappe più significative: lo storico del diritto, il presidente della Corte costituzionale, il presidente del comitato di bioetica. Ne nasce una riflessione in prospettiva storica sui diritti, e in particolare sulla libertà di coscienza insita nella libertà di manifestazione del pensiero, sullo Stato “laico” e sul suo ruolo nella società civile, che sfocia in alcune considerazioni sull’impegno del cristiano di oggi nella società. Il filo rosso che lega queste riflessioni, non sempre espresso ma costantemente sotteso, è il valore della dignità della persona. Laicità dello Stato e dignità della persona sono i due fari, che emanano luce convergente, del pensiero e della riflessione critica di Francesco Paolo Casavola, quali traspaiono anche negli scritti. Il principio di laicità riassume il complesso dei valori che caratterizzano il costituzionalismo liberaldemocratico dell’Occidente.

Tale principio, per definizione, non può accettare lo scontro tra religioni e nemmeno quello tra Stato e Chiesa, purché il primo sia laico e la seconda non integralista. Eppure assistiamo a tutt’oggi a guerre o persecuzione in nome di religioni diverse (ma sarà vero scontro tra religioni, o meglio, tra religioni vere?). Esso è stato violato nella storia, anche attuale, con le guerre, ma pure con la declinazione temporale del potere della Chiesa cristiana. Oggi può aver senso di parlare di matrice cristiana dell’Europa solo se pensiamo al cristianesimo che ha incontrato l’illuminismo, che accetta la coesistenza nelle società di diverse religioni, che rinuncia alla pretesa integralista senza per questo dover rinunciare a porsi, come ogni religione, come visione del mondo e dell’uomo. E, invece, assistiamo anche in Occidente (Barbera, Laicità, edito dal Mulino, 2023) al ritorno delle religioni nello spazio pubblico, a una chiusura identitaria in nome della religione, a una tendenza, specie nei partiti populisti, di utilizzare il credo cattolico come un tratto identitario: una “religione civile” che contraddice il processo di globalizzazione e che, nel contrapporvisi, assume le caratteristiche di altri fondamentalismi religiosi.

Si contrappongono le visioni di una laicità aperta, che apre lo spazio pubblico ai valori di ogni religione, e che quindi non vuol dire indifferenza, e di una laicità protetta, tipica dell’esperienza francese, che nega ogni interferenza nello spazio pubblico di valori religiosi, in nome di una laicità indifferente agli stessi. Esistono dunque diverse forme di laicità, però tutte riconducibili ai princìpi del costituzionalismo liberaldemocratico, in quanto ne riassume il complesso dei valori che lo caratterizzano (Barbera, cit. 9): il principio di laicità quale metaprincipio (ancora Barbera, 146).E siamo alla sentenza Casavola, la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989, da lui redatta. Questa muove da premesse concettuali che ritroviamo anche in Stato laico. L’esperienza italiana e in Secolarizzazione e laicità. Casavola storico ricorda le alterne vicende dei rapporti tra religione e politica dall’Impero romano (caratterizzati dalla tolleranza verso ogni fede), alla rottura ad opera del cristianesimo, dapprima forza eversiva e poi elemento fondativo dell’impero cristiano “nel quale religione e politica sono di nuovo annodate”, fino alla creazione di un nuovo conflitto tra le stesse a seguito della cd. donazione di Costantino, che diede origine al potere temporale del papato. Le tendenze delle Chiese nazionali romperanno la “endiadi ideologica” fra trono e altare e si aprirà progressivamente, con le rivoluzioni e le costituzioni liberali, “l’era dei diritti di libertà, e tra esse la libertà del pensiero e della coscienza”. Si conclude quindi un percorso che assume “la progrediente laicità come riconoscimento e salvaguardia dello spazio della libertà di coscienza supporto di quell’altro valore costituzionale proprio del nostro tempo che è la dignità dell’uomo”. E qui la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989, al di là del caso deciso (relativo all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche), pone princìpi di fondamentale rilevanza: sulla libertà religiosa, quale espressione della libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero (e sono richiamati, in particolare, gli articoli 3 e 19 della Carta); sulla laicità dello Stato, quale “principio supremo” dell’ordinamento, che “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”, che ammette anche la libertà di non aderire ad alcun credo.

Un ruolo quindi proattivo, assegnato a uno Stato che non può limitarsi all’inerzia. Nella nostra Costituzione, la parola “laicità” non compare mai, a differenza di quel che avviene in altre Carte, per esempio quella francese. Sicché –come osserva Francesco Lucrezi, nel commentarla- “la sentenza, quindi, parla di qualcosa che non è scritto nella Costituzione, ma non certo di qualcosa che in essa non esiste”. Il rispetto della dignità della persona è un principio espresso all’art. 3 e, insieme col principio di solidarietà, costituisce il collante dei diritti e dei doveri della persona “situata” nella società. La prospettiva del Costituente è quella dell’uomo situato, cioè dell’individuo non astratto o isolato, bensì della persona che vive nella società civile. E il compito dello Stato è quello di salvaguardare e di promuovere, allo stesso tempo, la pari “dignità sociale” (il corsivo è nostro) di tutti. Gli uomini sono stati creati per potersi reciprocamente recare aiuto, per citare il De Officiis di Cicerone. Perciò la laicità ha senso in una cornice di relazioni tra persone, nella negazione antropologica della solitudine dell’uomo, intesa come quella dell’individuo “solo”. E’ in questo contesto che trova collocazione il concetto di una libertà di religione, modernamente intesa, “quale libertà costituzionale di tutti i cittadini e come tale […] una istanza della politica in uno Stato democratico e laico”. Di uno Stato laico, nei termini che si sono detti. Di uno Stato democratico, la cui visione di democrazia “procedurale o metodologica” non rinnega né è indifferente ai valori, ma rende possibile la soluzione dei conflitti attraverso la contrattazione o, in ultima analisi, attraverso il voto di maggioranza, escludendo il ricorso alla violenza: una democrazia, cioè, che, attraverso le sue regole costitutive, permette “l’instaurazione e lo sviluppo della convivenza pacifica” (per tale ordine di considerazioni, N. Bobbio, De Senectute, Torno 1996, 157).

Questa visione di laicità si colloca in un impegno cristiano che non rinnega la prima, anzi, perché, in un’ottica che definirei decisamente postconciliare, “a differenza del Dio di Mosè, che aveva eletto un suo popolo, il Dio di Gesù Cristo si rivela a tutte le genti”. Dal che “una missionarietà nuova e sapiente che nei nostri giorni si apre ai credenti che operano nelle istituzioni…non all’insegna della opportunità ma della fedeltà al Dio di salvezza che vuole parlare nostro tramite non alla Chiesa o alle Chiese che lo riconoscono, ma a tutti gli uomini che ancora non lo hanno incontrato”. Un impegno cristiano – per dirla con Bernard Hȁring (La contestazione dei non violenti, Brescia 1969, 63)- di “vigilanza” nella società, in forza del quale “merita il nome di coscienza” una “coscienza sociale attenta a coloro che vengono privati dei loro diritti o respinti, alla gente di altro colore e altre culture”. Il ruolo del credente, quello della società civile e quello delle istituzioni pubbliche sono dunque nitidamente delineati in Comunità cattolica. Istituzioni pubbliche. Società civile, con passione di credente impegnato, ma anche con il rigore del giurista che vive non in un sistema astratto, ma sulla terra, nelle vicende politiche e umane, nelle quali il diritto vive e che il diritto fa vivere.

Casavola non riesce a far proprio, pur nella profondità, e talvolta nel tormento, del suo pensiero critico, il conflitto tra valori e visioni; o meglio, pur essendo consapevole dell’ineluttabilità storica di posizioni di conflitto, ricerca nella ragione e nel metodo scientifico una “via d’uscita” che non sia un mero compromesso all’insegna dell’opportunità (se non dell’opportunismo), ma costituisca il sistema fondante di una società tollerante, non agnostica, dove i diritti di tutti trovino salvaguardia e tutela, dove il fattore di coesione della cultura nazionale deve oggi confrontarsi con problemi di integrazione di gruppi multiculturali, dove trovino posto “i sentimenti morali universali di appartenenza al genere umano prima che ad un popolo”. Libertà (al plurale) e dignità della persona si coniugano indissolubilmente tra loro, come dicevo all’inizio. Una visione non “utopica”, quand’anche nell’accezione marcusiana del termine, ma vissuta, nelle realtà della società civile e della comunità cattolica. E, soprattutto, nelle nostre istituzioni.